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domenica 9 marzo 2008

Energia - Scambio sul posto

E' estesa a tutte le forme di energia rinnovabili (biomasse, eolico ecc.) ciò che una volta era prerogativa del solo fotovoltaico: cedere energia elettrica alla rete, pagando solamente il conguaglio per i consumi reali

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas comunica le novità in materia di produzione e vendita di energia elettrica da parte di piccoli impianti privati. Si intende promuove l’autoproduzione attraverso impianti di piccola taglia

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato un provvedimento per la promozione dell’autoproduzione di energia elettrica da piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW. L’Autorità conclude così gli adempimenti di propria competenza previsti dal decreto legislativo n. 387/03 per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L’Autorità, in attuazione di quanto disposto per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia dal decreto legislativo n.387 del 29 dicembre 2003, ha previsto la possibilità di cedere alla rete elettrica locale la produzione da fonte rinnovabile di impianti di potenza non superiore a 20 kW e di prelevare dalla stessa rete, i quantitativi di elettricità nelle ore e nei giorni in cui gli impianti rinnovabili non sono in grado di produrre; tutto ciò pagando solo la differenza, su base annua, tra i consumi totali del cliente e la produzione del suo piccolo impianto. Tale meccanismo, definito “scambio sul posto‿, era già in vigore fin dal 2000 per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, e viene ora esteso alla produzione di tutte le altre fonti rinnovabili (come l’eolico, il mini-idro, etc.), oltre che ai clienti del mercato libero.

Il servizio di “scambio sul posto‿ si applica nei casi in cui i punti di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata coincidono e sia quindi possibile effettuare un saldo netto su base annuale (net metering) tra le immissioni in rete dell’energia elettrica prodotta da detti impianti e i prelievi di energia elettrica dalla stessa rete. Ciò permette ai clienti finali, sia del mercato vincolato sia del mercato libero, di utilizzare l’energia “autoprodotta" a copertura dei propri fabbisogni.

Con il servizio di “scambio sul posto‿ la remunerazione dell’investimento relativo all’impianto avviene attraverso l’acquisto “evitato" di energia elettrica, per la quota connessa alla produzione dell’impianto, nell’ambito del normale contratto di fornitura. Eventuali altri incentivi per la produzione da fonti rinnovabili non sono quindi correlati ai prezzi di ritiro dell’energia prodotta e immessa in rete, ma sono associati a specifiche misure, come eventuali contributi in conto capitale, misure specifiche alla tipologia di fonte ecc.

Il provvedimento sullo scambio tiene anche conto del recente decreto ministeriale 6 febbraio 2006 concernente ulteriori misure sulla produzione fotovoltaica.

Preleva il testo della Delibera n. 28/06

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